Dal primo settembre cambia lo smartworking, cosa c’è da sapere per i lavoratori del Friuli

Come cambia lo smartworking in Friuli.

Lo smartworking come lo si conosceva fino ad adesso ha le ore contate. Le disposizioni emergenziali per il lavoro da casa non sono state rinnovate: il Decreto Aiuti bis non ha disposto alcuna proroga secondo le regole emergenziali. Novità introdotte durante la conversione del Decreto Semplificazioni. A restare è la comunicazione semplificata: sarà necessario comunicare nominativi, data di inizio e fine del periodo di smartworking ma non gli accordi stipulati.

Ma nei fatti cosa significa che è caduta la norma? Vuol dire che è finita la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali, con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario. Vuol dire quindi è tornerà a essere obbligatorio l’accordo individuale tra azienda e lavoratore, se si vuole applicare lo smartworking, sulla base delle disposizioni degli dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi.

Linee guida per salvaguardare i lavoratori.

Lo smartworking quindi continuerà, ma il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dei sindacati individua le linee guida per la definizione dell’accordo. Per prima cosa deve essere definita la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), poi l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali. Va anche chiarito quali siano i luoghi esclusi per il lavoro esterno alla zona aziendale.

Una volta che si è specificato il luogo si deve anche mettere nero su bianco le informazione sull’esecuzione del lavoro fuori dai locali aziendali. Cioè gli strumenti di lavoro da utilizzare, il riposo e quali forme di controllo sul lavoro siano consone o meno, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy.

Si ritorna all’ordinario ma la semplificazione non verrà tolta. L’articolo 41-bis prevede che le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, in modo da rendere più agevole l’accordo. Le aziende dovranno quindi inviare dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Informazioni che saranno poi comunicate all’Inail. Nel caso in cui l’azienda non comunichi questi dati sarà sanzionata da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.