In Fvg, indennizzi più veloci per chi subisce i danni da fauna selvatica

Novità sugli indennizzi per i danni da fauna selvatica come i cinghiali

Danni ai campi o ai veicoli provocati dalla fauna selvatica, come cervi e i cinghiali: dalla Regione arrivano delle novità.

La II Commissione consiliare, presieduta da Alberto Budai, ha infatti dato il via libera alla modifica del regolamento che consentirà una maggiore rapidità nell’erogazione degli indennizzi e, al tempo stesso, alcune innovazioni relative alla fase di perizia di stima dei danni arrecati all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli.

“Uniformità e omogeneità – ha spiegato l’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier – devono essere garantite sull’intero territorio regionale in base ai valori delle produzioni e, quindi, le valutazioni del danno considerano le rese medie, facendo un riferimento realmente oggettivo. Un’opzione differenziata – ha evidenziato l’assessore – non è contemplabile. In Fvg, inoltre, si è verificato un aumento esponenziale dei volumi finanziari necessari per dare copertura a questi danni. Il sistema è sempre intervenuto con costanza in base alle segnalazioni, senza dimenticare che siamo una delle Regioni in cui gli interventi sono maggiormente semplificati e sempre rigorosamente pagati”.

Tra le modifiche evidenziate da Zannier, l’introduzione della nuova metodologia che consente anche a soggetti facenti capo ai sistemi mutualistici della difesa (periti e figure abilitate, compresi i liberi professionisti) di intervenire con un’attività certificata di perizia e stima del danno.

Per quanto concerne la quantificazione dell’indennizzo (valore massimo in agricoltura di 8mila euro con limite superiore per i veicoli fissato invece a 10mila), vengono considerati gli standard definiti a livello nazionale per capire i valori di riferimento. Infine, per gli indennizzi corrisposti dal regolamento e da eventuali compagnie assicurative o consorzi di difesa, viene consentito il cumulo dei benefici che può arrivare fino al valore complessivo del danno.