La Corte Costituzionale boccia la legge sul terzo mandato della provincia autonoma di Trento chiarendo che il divieto vale anche per le Regioni.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Provincia autonoma di Trento che prevedeva l’estensione del numero di mandati consecutivi per il presidente della Provincia, portandoli da due a tre. Una decisione che non solo annulla la norma trentina, ma stabilisce un principio di portata più ampia, destinato a incidere anche sulle altre autonomie speciali, come la Regione Friuli Venezia Giulia.
Il ricorso era stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha contestato la legge “statutaria” varata dal Consiglio provinciale di Trento. Oltre all’aumento dei mandati consecutivi, il testo contestato prevedeva anche un’estensione del periodo massimo cumulabile nella carica di presidente della Provincia, da 48 a 72 mesi, anche se non continuativi.
La Consulta ha accolto le tesi del governo, ritenendo che la legge provinciale violasse un principio generale dell’ordinamento della Repubblica: il divieto del terzo mandato consecutivo per chi è eletto direttamente dal popolo. Secondo la Corte, tale limite non può essere superato neppure dalle autonomie speciali.
Un punto chiave della pronuncia, anticipata con un comunicato ufficiale, riguarda proprio l’estensione di questo principio anche alle Regioni e Province autonome. In sostanza, nessun ente territoriale – neppure quelli a statuto speciale – può derogare a questo limite, che viene considerato un baluardo a tutela del pluralismo politico e della fisiologica alternanza democratica. La sentenza, che sarà depositata nei prossimi giorni, è destinata a fare giurisprudenza e potrebbe avere effetti anche su situazioni analoghe già in discussione in altre autonomie, come appunto il Friuli Venezia Giulia.
Capozzi: ” Soddisfazione per la sentenza.
“Accogliamo con viva soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale che, una volta per tutte, ha stabilito come il divieto di un terzo mandato consecutivo si applichi non solo ai presidenti delle Regioni ordinarie, ma anche a quelli delle Regioni a statuto speciale e, in particolare, al vertice della Provincia autonoma di Trento, nonché a quelli eletti a suffragio universale e diretto”, commenta la consigliera regionale Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle).
“La decisione della Consulta – aggiunge l’esponente pentastellata – chiarisce in modo inequivocabile che il limite dei due mandati consecutivi costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, vincolante anche per la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali, tra le quali rientra a pieno titolo il nostro Friuli Venezia Giulia”.
Spitaleri (Paritetica Fvg): “Ribadito principio democrazia”
Sul tema è intervenuto anche Salvatore Spitaleri, componente della Commissione Paritetica Stato-Fvg: “Le laconiche motivazioni della illegittimità costituzionale confermano quanto già chiaramente espresso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza sul terzo mandato del presidente delle Regioni ordinarie. C’è un principio di democrazia che va salvaguardato e la Corte lo ha ribadito a chiare lettere: la democrazia ha delle regole per la protezione dei cittadini e queste non possono essere bypassate in virtù di un consenso che si fonda nell’esercizio consecutivo di mandati istituzionali che possono incidere fortemente sul consenso stesso, perché stare nelle stanze del potere dove si amministrano per lungo tempo miliardi di euro delle tasse dei cittadini può creare distorsioni”.
Richiamando la disposizione della Corte sul “divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali”, Spitaleri precisa che “la Corte non esprime un giudizio sul buon governo e garantisce ai cittadini una libera, consapevole e democratica partecipazione attraverso il voto. Nessun attacco all’autonomia regionale che è esercizio di poteri, e nessuna deroga ai principi generali costituzionali”.




