La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche per le unioni civili.
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza per le unioni civili: anche nell’ambito di coppie dello stesso sesso può essere riconosciuto l’assegno di mantenimento dopo lo scioglimento dell’unione. La pronuncia riguarda nello specifico una coppia di donne del Friuli Venezia Giulia, unite civilmente nel 2016.
Secondo l’ordinanza della prima sezione civile, l’assegno può essere disposto quando viene accertata l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e se ne individuano la funzione assistenziale e quella perequativo-compensativa. In pratica, i principi applicati alle coppie sposate possono trovare piena applicazione anche per le unioni civili, garantendo tutela economica a chi si trovi in condizioni di svantaggio.
I giudici spiegano che la funzione assistenziale scatta quando una delle parti non dispone di mezzi sufficienti per una vita autonoma e dignitosa, nonostante ogni sforzo diligente. La funzione perequativo-compensativa interviene invece se lo squilibrio economico deriva dalle scelte di gestione della vita comune o dal sacrificio di opportunità professionali e reddituali di una parte, in relazione al contributo alla gestione della casa e alla formazione del patrimonio comune.
L’ordinanza sottolinea come l’unione civile, pur essendo un istituto diverso dal matrimonio, “consenta di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva”.